Un utile contributo di Federsalus in tema di normativa con una lista che organizza il (complesso) quadro di riferimento in cinque aree principali, vediamole:
- normativa generale relativa alle sostanze ammesse negli integratori alimentari (e negli alimenti a fini medici speciali AFMS)
- normativa, headline ed etichette
- normativa su igiene e sicurezza degli alimenti
- normativa sugli additivi e gli aromi alimentari;
- normativa in materia di comunicazione al consumatore
Leggiamo il testo introduttivo direttamente dal sito di Federsalus:
“In Italia la norma di riferimento in tema di integratori alimentari è il Decreto Legislativo n. 169 del 21 maggio 2004 che recepisce la Direttiva Europea n. 46 del 2002 e definisce integratori alimentari “i prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare ma non in via esclusiva aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate”.
Proseguendo “Tale Direttiva è stata successivamente modificata dal Regolamento CE n. 1170 del 30 novembre 2009 intervenuto anche per modificare il Regolamento CE n. 1925/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro fonti che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari.
Il D.lgs. 169/2004 è successivamente integrato dal Decreto Ministeriale del 10 agosto 2018 sulla “Disciplina dell’impiego negli integratori alimentari di sostanze e preparati vegetali”. Per quanto riguarda gli apporti di nutrienti, i produttori devono attenersi alle linee guida emanate dal Ministero della salute relativamente agli apporti ammessi di vitamine e minerali.
Sul sito del Ministero della Salute sono inoltre disponibili indicazioni su:
- Altri nutrienti e altre sostanze ad effetto nutritivo o fisiologico (Revisione gennaio 2019)
- Linee guida probiotici e prebiotici
L’immissione in commercio degli integratori alimentari è subordinata alla procedura elettronica di verifica dell’etichetta da parte del Ministero della salute che può richiedere di apportare modifiche a tutela della salute e sicurezza del consumatore o nei casi più estremi può richiedere il ritiro dal commercio del prodotto.
Se conclusa positivamente questa procedura i prodotti vengono inseriti, con uno specifico codice, i cui estremi possono essere riportati in etichetta, nel Registro degli Integratori Alimentari periodicamente aggiornato e pubblicato sul sito del Ministero della Salute.
È importante sottolineare che una sostanza, per poter essere usata in un integratore alimentare, deve aver fatto registrare in ambito UE un pregresso consumo significativo, antecedente al maggio 1997, come prova di sicurezza. Se non ricorre tale condizione, la sostanza si configura come un nuovo ingrediente, i cosiddetti “novel food”, o un nuovo prodotto alimentare ai sensi del Regolamento 2015 – 2283 e, pertanto, un eventuale impiego anche nel solo settore degli integratori richiede una preventiva autorizzazione a livello comunitario. Relativamente alle informazioni sugli alimenti ai consumatori si richiama il Regolamento 1169/2011. Dal 2006, anno di emanazione del Regolamento Europeo n. 1924 del 20 dicembre 2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, si è aperto un intenso dibattito in tema di integrazioni nutrizionali e salutiste applicate agli integratori alimentari.”
Per esaminare in dettaglio i cinque punti vai al sito